Periferie Umane

Battaglie per uno sviluppo urbanistico a misura d'uomo

Riforma delle norme riguardanti la monetizzazione sostitutiva del verde di mitigazione

Osservazioni alla Variante n.56 al Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Verona per le modifiche alle Norme Tecniche Operative

Inviata al Comune di Verona per posta certificata per conto di Comitato Verona Sud, 8 novembre 2024

Premessa

1. L’urbanistica di ogni città esige un equilibrio tra le opere di urbanizzazione e la contemporanea realizzazione di standard urbanistici. Nell’ordinamento italiano, gli standard urbanistici sono dovuti per legge e rispondono a criteri di obbligatorietà[1], onerosità [2] e funzionalità. [3]

Gli standard urbanistici a verde

2. Tra gli standard urbanistici vi è il verde a standard che comprende, oltre a una misura minima di mq di parchi e giardini fruibili per abitante, il cosiddetto verde di mitigazione, classificato nelle NTO come Densità Arborea (DA, alberi ad alto fusto) ed Densità Arbustiva (DAR, arbusti) (art. 8 NTO del PI).

3. Questo standard, il verde di mitigazione, è vitale per uno sviluppo urbanistico armonioso e per contrastare il micidiale, cronico inquinamento dell’aria. Per realizzare questo standard l’avente diritto/lottizzante deve comperare gli alberi e gli arbusti e, soprattutto, destinare, – adattando il progetto originario o acquisendo spazi limitrofi -, una parte della superfice lottizzata alla loro messa a dimora, per terra. Si tratta quindi di uno standard tanto fondamentale per la salute della città e dei cittadini quanto oneroso per gli aventi diritto/lottizzanti.

La monetizzazione sostitutiva degli standard urbanistici

4. La monetizzazione sostitutiva degli standard urbanistici è uno strumento di perequazione urbanistica[4] che permette, date alcune condizioni, di non realizzare, in tutto o in parte, gli standard urbanistici previsti dalla legge, incluso il verde di mitigazione, dietro il pagamento da parte dell’avente diritto/lottizzante di una somma di denaro (monetizzazione sostitutiva).

5. Tipicamente, la monetizzazione sostitutiva si applica nei centri storici nei quali, per ovvie ragioni, non c’è lo spazio o non è possibile mettere a dimora gli standard. Nelle aree moderne della città (a Verona nella cosiddetta “città della trasformazione”) dove non sussistono i vincoli propri di un centro storico, il ricorso alla monetizzazione è meno probabile, perché, a differenza del centro storico, solitamente è possibile trovare le superfici dove costruire e realizzare gli obbligatori, onerosi e funzionali standard urbanistici.

L’anomalia di Verona. La monetizzazione sostitutiva del verde di mitigazione. Il caso Adigeo.

6. Da circa 15 anni, nella città di Verona, la monetizzazione sostitutiva è diventata, da strumento marginale per proteggere il centro storico o per superfici esigue, una prassi che permette di costruire senza realizzare l’indispensabile verde di mitigazione, anche se vi sono lo spazio e le condizioni per mettere a dimora alberi ed arbusti. 

7. L’esempio più eclatante di questa prassi è data dal centro commerciale Adigeo. Adigeo (ST mq.50.000) ha richiesto dal Comune di VR la monetizzazione di n. 889 alberi ad alto fusto, versando allo stesso 97.790 €, come attesta la comunicazione del Dirigente Direzione Attività Edilizia SUAP-SUEP Ing. Franco Volterra del 19.03.2019, Protocollo Generale n.96304 , qui riportata. (disponibile su https://periferieumane.altervista.org/doc-10-risposta-tardiva-del-dirigente-volterra-su-adigeo-e-bricoman/ )


ll centro commerciale Adigeo. Fonte: https://www.mpartner.it/wp-content/uploads/2015/06/5I5A9274-1170×570.jpg

8. Nota bene: “La dotazione di alberi (n.889) è stata monetizzata come previsto dall’art.8, punto 7 (ultimo capoverso) delle NTO del PI.”

La medesima prassi – “come previsto dall’art. 8 punto 7 (ultimo capoverso) delle NTO del PI” – è stata seguita dai centri commerciali Esselunga e Bricoman. Rimandiamo al nostro studio: https://periferieumane.altervista.org/dossier-sulla-monetizzazione-sostitutiva-degli-standard-urbanistici-il-caso-di-verona-sud/

Come è potuto accadere? Le NTO del PI consentono l’abuso della monetizzazione sostitutiva del verde di mitigazione

9. La monetizzazione sostitutiva si basa su norme di rango comunale, le Norme Tecnico Operative (NTO). La loro applicazione ha permesso la violazione di leggi di rango ordinario, nazionale e regionale, che definiscono e sanciscono l’obbligatorietà, onerosità e funzionalità degli standard urbanistici.  Come è potuto accadere?

10. Attraverso la Variante 22,l’amministrazione Tosi varava due norme tra di loro contradditorie, gli articoli 24 e 8 comma 7 NTO del PI.

La prima norma, art.24 (Criteri di determinazione della quota di monetizzazione sostitutiva) sanciva (comma 2) l’esclusione della monetizzazione se essa “comporta deficit di dimensionamento dei servizi nelle ATO di riferimento” e stabiliva, comma 3, che la monetizzazione sostitutiva “è autorizzatadal Comune”. 

La seconda norma, che contraddice la prima, è contenuta – ma si dovrebbe dire nascosta – nel comma o punto 7 dell’art.8 NTO (‘Definizioni e grandezze urbanistiche-ambientali’). Essa riguarda specificamente la monetizzazione sostitutiva del vitale verde di mitigazione.  

L’ultimo capoverso stabilisce che la monetizzazione del verde (DA e DAR) può essere “richiesta, sulla base di una asseverazione degli impedimenti tecnici o fisici dell’obbligo di adempiere redatta da un professionista abilitato.”

Si tratta della norma evocata da Adigeo, come riportato dal dirigente comunale Ing. Volterra.

Per non realizzare il verde dovuto per legge è bastato all’avente diritto, Adigeo, pagare un professionista abilitato, fare una richiesta al Comune ai sensi dell’articolo 8 comma 7 delle NTO del PI, e versare una modesta somma di denaro corrispondente al costo delle piante non interrate.  

L’articolo 8 comma 7 delle NTO del PI è tuttora in vigore.

11. Attraverso la variante 29, l’amministrazione Sboarina scioglieva la contraddizione tra le due norme cancellando e ‘aggiustando’ la norma che si occupa di monetizzazione, l’articolo 24. Ciò è stato fatto attraverso la cancellazione dei disposti dell’art.24 comma 2 NTO del PI, che vieta la monetizzazione degli standard urbanistici nelle aree sprovviste, e dell’art.24 comma 5 (lettera c) NTO del PI, riguardante specificatamente il divieto di monetizzazione nella “città della trasformazione”.

12. Oggi, le NTO del PI ammettono la generalizzata applicazione dell’art.8 comma 7, la quale permette agli aventi diritto/lottizzanti di costruire, non realizzare il verde (DA e DAR), e risparmiare sul costo della realizzazione degli standard previsti per legge attraverso una semplice richiesta non sottoposta ad alcun controllo pubblico.

13. Grazie all’art. 8 comma 7, i risparmi per gli aventi diritto/lottizzanti sono milionari. A Verona, l’avente dritto/ lottizzante sa di poter edificare l’intera superficie a disposizione senza riservarne una parte consistente (circa la metà) per alberi ed arbusti, come prevede la legge. Grazie all’art. 8 comma 7 NTO del PI, l’avente dritto/ lottizzante potrà “cavarsela” pagando il solo prezzo da vivaio delle piante e degli arbusti non piantumati.

14. Conseguentemente a tale prassi:

  • I cittadini subiscono tutti gli svantaggi dovuti alla mancata realizzazione del verde di mitigazione dovuto per legge con gravi ricadute su ambiente, salute, socialità 
  • La colossale carenza di verde (circa 2 milioni mq) nel Comune di Verona aumenta vista la possibilità data ai privati di non realizzare il verde di mitigazione.
  • Gli aventi diritto/ lottizzanti conseguono un ingiusto vantaggio non dovendo realizzare l’obbligatorio verde di mitigazione.
  • L’amministrazione subisce un danno erariale dovuto al misero introito da pagare per ottenere la monetizzazione (solo il costo delle piante da vivaio).

Per questi motivi

15. Lo scrivente Comitato VR SUD chiede a codesta amministrazione di:

  1. riportare l’uso della monetizzazione sostitutiva entro le sue corrette proporzioni di misura eventuale di perequazione urbanistica chiarendo le norme comunali che ne regolano il ricorso affinché si assicuri una reale ed effettiva realizzazione degli standard di verde dovuti per legge;
  • rimediare ai danni della monetizzazione sostitutiva del verde e al grave deficit di verde che perdura a Verona in generale e a Verona Sud in particolare attraverso opere di forestazione e inverdimento da inserire nella nuova Variante, per esempio il lungamente atteso ampliamento del Parco di Santa Teresa, la pista ciclabile di Santa Lucia e aree attigue, il parco allo Scalo.

[1] Art.1 D.M. 1444 del 2 aprile 1968. Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 sancisce limiti inderogabili “da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti.”

[2] Art. 1 legge n. 10 del 1977 (Norme in materia di edificabilità dei suoli). Art. 16, Testo Unico dell’edilizia DPR 380 del 6 Giugno 2001.

[3] Ossia, debbono essere realizzati in prossimità dell’opera di urbanizzazione. Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2014, n. 7502) caso Furlan contro Comune di Oderzo.

[4] La perequazione urbanistica persegue “l’equa distribuzione tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.” (art. 35 comma 1 Legge regionale n.11 del 2004).

Della scomparsa del verde a Verona grazie al famigerato articolo 8 comma 7 delle Norme Tecniche Operative (NTO)

Ecco a voi l’articolo 8 comma 7 delle comunali Norme Tecniche Operative (NTO) con cui l’amministrazione di Verona autorizza da alcuni anni i privati a non realizzare il vitale verde dovuto per legge (verde a standard quali aiuole e parchi) in cambio di una illecita, semigratuita monetizzazione.

Ecco il testo art.8 comma 7

L’avente titolo [ per esempio un imprenditore privato] può richiedere , sulla base di una asseverazione degli impedimenti tecnici o fisici dell’obbligo di adempiere redatta da un professionista abilitato, la monetizzazione sostitutiva parziale o totale della DA [Dotazione arborea] e Dar [ Dotazione arbustiva]. La monetizzazione sostitutiva è pari al costo degli impianti arborei o arbustivi non realizzati secondo quanto previsto all’art.24 delle presenti Norme”.  (Delibera del consiglio comunale n.8 del 16.02.2017).

  • Tale norma è già stata applicata nei confronti dei titolari dei recenti grandi centri commerciali di Verona Sud : BRICOMAN, ADIGEO e, a suo modo, ad ESSELUNGA Fiera.
  • Non risulta da alcun atto comunale che la “richiesta” di monetizzazione avanzata dai titolari dei su menzionati tre grandi centri commerciali sia stata ufficialmente ed adeguatamente valutata dall’Amministrazione comunale. È inammissibile che un imprenditore privato decida di sopprimere il vitale e costituzionale diritto al verde di mitigazione (VM) dei cittadini.
  • Alla fine del predetto art.8 comma 7 esiste un singolare riferimento all’articolo 24 NTO. Si dice che la monetizzazione sostitutiva della dotazione arborea (DA) e della dotazione arbustiva (Dar)“è pari al costo degli impianti arborei o arbustivi non realizzati.” Niente di più falso e ingannevole! 
  • Infatti, il fondamentale articolo 24 “Criteri di determinazione della quota di monetizzazione sostitutiva” prevede oltre il versamento al Comune del costo degli alberi mancanti (comma 4c) anche il preventivo acquisto delle costose aree dove piantarli (comma 1 e comma 4a).

I predetti centri commerciali che hanno versato al Comune il solo costo degli alberi mancanti  sono stati esentati dal pagare il costo delle aree, come previsto dall’art.24. Grazie alla equivoca formulazione dell’art.8 comma 7, sopra riportata,  essi hanno pagato al Comune meno dell’1% di quanto realmente dovuto. Detto in cifre:

  • Bricoman ha versato al Comune 99 mila € per i soli 900 alberi mancanti (come previsto dall’art.24  comma 4c)  ma non ha versato i circa 20 milioni di € necessari per l’acquisto dei 45 mila mq di aree dove piantarli (come previsto dall’art.24 comma 1 e comma 4a). Si ricorda che ogni albero costa 110 euro e richiede 50 mq di area.
  • ADIGEO ha versato al Comune 97.790 € per i suoi 889 alberi mancanti (come previsto dall’art.24  comma 4c);  ma non ha versato un solo euro dei quasi 20 milioni di euro necessari per l’acquisto dei quasi 44.450 mq di aree dove piantarli (come previsto dall’art.24 comma 1 e comma 4a). Si ricorda che ogni albero costa 110 euro e richiede 50 mq di area.
  • Esselunga Fiera avrebbe dovuto acquisire un’ area estesa  58.238 mq vicina al supermercato per mettere a dimora 1164 alberi ad alto fusto ed altrettanti arbusti. Essa ha concordato col Comune la piantumazione di soli 44 alberi ad alto fusto e di centinaia di arbusti su un’area comunale gratuita e distante dal Supermercato, collocata in zona Forte Gisella. Ciò ha comportato il  mancato versamento al Comune di molti milioni di euro (una trentina?) per l’acquisto degli oltre 58 mila mq di aree vicine al supermercato.    

In sintesi, noi osserviamo che i predetti centri commerciali hanno versato al Comune soltanto il miserevole obolo dei 3 mila alberi (900+889+1164), ma non hanno versato al Comune gli altissimi costi (presumibilmente circa 60 milioni di euro) delle aree (circa 150 mila mq) sulle quali piantarli.  

In conclusione, il famigerato articolo 8 comma 7, introdotto dall’amministrazione Tosi e ancora  vigente sotto l’amministrazione Sboarina, ha prodotto e produrrà i seguenti risultati:   

1. Mancano a Verona Sud circa 150 mila mq di aree piantumate con quasi 3000 alberi ad alto fusto;

2. A Verona non ci sarà mai più il verde di mitigazione: nessun imprenditore privato realizzerà nel Comune un solo mq di verde dal momento che egli potrà pagare al Comune solamente l’irrisorio costo degli alberi dovuti e non delle costose aree su cui piantarli.

Verona 25.08.2020

Dossier sulla monetizzazione sostitutiva degli standard urbanistici. Il caso di Verona Sud

Purtroppo nel comune di Verona l’abuso della monetizzazione sostitutiva è diventata una prassi consueta nelle periferie, una prassi paradossale, come la definì il  Consiglio di Stato ( Sentenza del 4 feb 2013, sez.IV n.614). Il Consiglio di Stato definì appunto paradossale la prassi della monetizzazione sostitutiva degli standard urbanistici allorché un Comune, anziché realizzare gli standard urbanistici, monetizza gli stessi, ossia incassa i soldi delle licenze destinati agli standard urbanistici, lasciando i territori periferici privi  in parte o in toto dei vitali standard urbanistici.

É proprio attraverso tale paradossale prassi che, a Verona, la vasta area delle periferie è stata ed è ancora  defraudata dei servizi essenziali, strade, parcheggi e soprattutto del vitale verde.

Allegati menzionati nel Dossier:

Allegato n. 1 – Studio sulla monetizzazione      https://periferieumane.altervista.org/studio-sulla-monetizzazione-degli-standard-urbanistici-il-quadro-normativo-nazionale-regionale-e-comunale/

Allegato n. 2 – La nostra lettera all’attuale Sindaco Sboarina e all’assessora Segala protocollata il 24.09.2018.

Allegato n. 3 – Risposta del Dirigente comunale ing.Volterra circa Adigeo e Bricoman del 18.3. 2019 

Allegato n. 4 – Nostre osservazioni del 03/5/2019 al dirigente Volterra e richiesta di    informazioni. 

Allegato n. 5 – Lettera del responsabile comunale geom. Zambaldo del 01.02.2018 circa Adigeo ed Esselunga

Allegato n. 6 – Certificato della ditta Licini per conto di Esselunga al Comune in data 17.5.2017

Studio sulla monetizzazione degli standard urbanistici. Il quadro normativo nazionale, regionale e comunale.

Questo studio  “La monetizzazione degli oneri o standard urbanistici. Il quadro normativo nazionale, regionale e comunale”, diviso in tre parti, ha lo scopo di chiarire il quadro normativo, le referenze legislative e la giurisprudenza che disciplinano il ricorso a un preciso strumento di pianificazione (perequazione) urbanista: la monetizzazione degli standard urbanistici.  

La prima parte di questo documento riporta due sentenze del Consiglio di Stato che  intervengono su un tema centrale nell’ambito delle norme per il governo del territorio, il rispetto degli standard urbanistici alla luce del ricorso dei Comuni a soluzioni di perequazione, in particolare la monetizzazione.

La seconda definisce il quadro normativo dell’oggetto della monetizzazione. Questa parte descrive i “limiti inderogabili”, gli “oneri di urbanizzazione”, ossia gli standard urbanistici, evidenziandone il riconoscimento, la definizione e la realizzazione nel quadro giuridico nazionale.   

La terza parte definisce il quadro normativo della monetizzazione. In assenza di disciplina nazionale o regionale, la monetizzazione è disciplinata a livello locale. Questa parte descrive il quadro normativo con riferimento alle norme tecniche operative (NTO) del Comune di Verona. Specificatamente, questa parte descrive le regole comunali in merito alla monetizzazione degli standard urbanistici a verde.

Lo studio completo é disponibile qui:

Gli autori di questo studio sono Eugenio Mantovani e Sergio Mantovani

(eugemantovani@gmail.com, sergio.mantovani97@gmail.com)

Rivisto il 10 Giugno 2020

Doc. 23 – A tutti i gruppi del Consiglio Comunale di VR

Doc. 22 – Alle minoranze del Consiglio Comunale di VR

Doc. 21 – Denuncia alla Corte dei conti di Venezia

Doc. 20 – Della scomparsa del verde a Verona grazie al famigerato articolo 8 comma 7 delle Norme Tecniche Operative (NTO)

Doc. 19 – Studio sulla monetizzazione degli standard urbanistici. Il quadro normativo nazionale, regionale e comunale.

Doc. 18 – Lettera al prefetto di Verona circa la monetizzazione

Doc. 17 – Dossier sulla monetizzazione del verde. Il caso di Verona Sud

Doc. 16 – Lettera al sindaco Sboarina

Doc. 15 – Esselunga Fiera e piantumazione arbusti presso Forte Gisella

Page 1 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén