Osservazioni alla Variante n.56 al Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Verona per le modifiche alle Norme Tecniche Operative
Inviata al Comune di Verona per posta certificata per conto di Comitato Verona Sud, 8 novembre 2024
Premessa
1. L’urbanistica di ogni città esige un equilibrio tra le opere di urbanizzazione e la contemporanea realizzazione di standard urbanistici. Nell’ordinamento italiano, gli standard urbanistici sono dovuti per legge e rispondono a criteri di obbligatorietà[1], onerosità [2] e funzionalità. [3]
Gli standard urbanistici a verde
2. Tra gli standard urbanistici vi è il verde a standard che comprende, oltre a una misura minima di mq di parchi e giardini fruibili per abitante, il cosiddetto verde di mitigazione, classificato nelle NTO come Densità Arborea (DA, alberi ad alto fusto) ed Densità Arbustiva (DAR, arbusti) (art. 8 NTO del PI).
3. Questo standard, il verde di mitigazione, è vitale per uno sviluppo urbanistico armonioso e per contrastare il micidiale, cronico inquinamento dell’aria. Per realizzare questo standard l’avente diritto/lottizzante deve comperare gli alberi e gli arbusti e, soprattutto, destinare, – adattando il progetto originario o acquisendo spazi limitrofi -, una parte della superfice lottizzata alla loro messa a dimora, per terra. Si tratta quindi di uno standard tanto fondamentale per la salute della città e dei cittadini quanto oneroso per gli aventi diritto/lottizzanti.
La monetizzazione sostitutiva degli standard urbanistici
4. La monetizzazione sostitutiva degli standard urbanistici è uno strumento di perequazione urbanistica[4] che permette, date alcune condizioni, di non realizzare, in tutto o in parte, gli standard urbanistici previsti dalla legge, incluso il verde di mitigazione, dietro il pagamento da parte dell’avente diritto/lottizzante di una somma di denaro (monetizzazione sostitutiva).
5. Tipicamente, la monetizzazione sostitutiva si applica nei centri storici nei quali, per ovvie ragioni, non c’è lo spazio o non è possibile mettere a dimora gli standard. Nelle aree moderne della città (a Verona nella cosiddetta “città della trasformazione”) dove non sussistono i vincoli propri di un centro storico, il ricorso alla monetizzazione è meno probabile, perché, a differenza del centro storico, solitamente è possibile trovare le superfici dove costruire e realizzare gli obbligatori, onerosi e funzionali standard urbanistici.
L’anomalia di Verona. La monetizzazione sostitutiva del verde di mitigazione. Il caso Adigeo.
6. Da circa 15 anni, nella città di Verona, la monetizzazione sostitutiva è diventata, da strumento marginale per proteggere il centro storico o per superfici esigue, una prassi che permette di costruire senza realizzare l’indispensabile verde di mitigazione, anche se vi sono lo spazio e le condizioni per mettere a dimora alberi ed arbusti.
7. L’esempio più eclatante di questa prassi è data dal centro commerciale Adigeo. Adigeo (ST mq.50.000) ha richiesto dal Comune di VR la monetizzazione di n. 889 alberi ad alto fusto, versando allo stesso 97.790 €, come attesta la comunicazione del Dirigente Direzione Attività Edilizia SUAP-SUEP Ing. Franco Volterra del 19.03.2019, Protocollo Generale n.96304 , qui riportata. (disponibile su https://periferieumane.altervista.org/doc-10-risposta-tardiva-del-dirigente-volterra-su-adigeo-e-bricoman/ )


8. Nota bene: “La dotazione di alberi (n.889) è stata monetizzata come previsto dall’art.8, punto 7 (ultimo capoverso) delle NTO del PI.”
La medesima prassi – “come previsto dall’art. 8 punto 7 (ultimo capoverso) delle NTO del PI” – è stata seguita dai centri commerciali Esselunga e Bricoman. Rimandiamo al nostro studio: https://periferieumane.altervista.org/dossier-sulla-monetizzazione-sostitutiva-degli-standard-urbanistici-il-caso-di-verona-sud/
Come è potuto accadere? Le NTO del PI consentono l’abuso della monetizzazione sostitutiva del verde di mitigazione
9. La monetizzazione sostitutiva si basa su norme di rango comunale, le Norme Tecnico Operative (NTO). La loro applicazione ha permesso la violazione di leggi di rango ordinario, nazionale e regionale, che definiscono e sanciscono l’obbligatorietà, onerosità e funzionalità degli standard urbanistici. Come è potuto accadere?
10. Attraverso la Variante 22,l’amministrazione Tosi varava due norme tra di loro contradditorie, gli articoli 24 e 8 comma 7 NTO del PI.
La prima norma, art.24 (Criteri di determinazione della quota di monetizzazione sostitutiva) sanciva (comma 2) l’esclusione della monetizzazione se essa “comporta deficit di dimensionamento dei servizi nelle ATO di riferimento” e stabiliva, comma 3, che la monetizzazione sostitutiva “è autorizzatadal Comune”.
La seconda norma, che contraddice la prima, è contenuta – ma si dovrebbe dire nascosta – nel comma o punto 7 dell’art.8 NTO (‘Definizioni e grandezze urbanistiche-ambientali’). Essa riguarda specificamente la monetizzazione sostitutiva del vitale verde di mitigazione.
L’ultimo capoverso stabilisce che la monetizzazione del verde (DA e DAR) può essere “richiesta, sulla base di una asseverazione degli impedimenti tecnici o fisici dell’obbligo di adempiere redatta da un professionista abilitato.”
Si tratta della norma evocata da Adigeo, come riportato dal dirigente comunale Ing. Volterra.
Per non realizzare il verde dovuto per legge è bastato all’avente diritto, Adigeo, pagare un professionista abilitato, fare una richiesta al Comune ai sensi dell’articolo 8 comma 7 delle NTO del PI, e versare una modesta somma di denaro corrispondente al costo delle piante non interrate.
L’articolo 8 comma 7 delle NTO del PI è tuttora in vigore.
11. Attraverso la variante 29, l’amministrazione Sboarina scioglieva la contraddizione tra le due norme cancellando e ‘aggiustando’ la norma che si occupa di monetizzazione, l’articolo 24. Ciò è stato fatto attraverso la cancellazione dei disposti dell’art.24 comma 2 NTO del PI, che vieta la monetizzazione degli standard urbanistici nelle aree sprovviste, e dell’art.24 comma 5 (lettera c) NTO del PI, riguardante specificatamente il divieto di monetizzazione nella “città della trasformazione”.
12. Oggi, le NTO del PI ammettono la generalizzata applicazione dell’art.8 comma 7, la quale permette agli aventi diritto/lottizzanti di costruire, non realizzare il verde (DA e DAR), e risparmiare sul costo della realizzazione degli standard previsti per legge attraverso una semplice richiesta non sottoposta ad alcun controllo pubblico.
13. Grazie all’art. 8 comma 7, i risparmi per gli aventi diritto/lottizzanti sono milionari. A Verona, l’avente dritto/ lottizzante sa di poter edificare l’intera superficie a disposizione senza riservarne una parte consistente (circa la metà) per alberi ed arbusti, come prevede la legge. Grazie all’art. 8 comma 7 NTO del PI, l’avente dritto/ lottizzante potrà “cavarsela” pagando il solo prezzo da vivaio delle piante e degli arbusti non piantumati.
14. Conseguentemente a tale prassi:
- I cittadini subiscono tutti gli svantaggi dovuti alla mancata realizzazione del verde di mitigazione dovuto per legge con gravi ricadute su ambiente, salute, socialità.
- La colossale carenza di verde (circa 2 milioni mq) nel Comune di Verona aumenta vista la possibilità data ai privati di non realizzare il verde di mitigazione.
- Gli aventi diritto/ lottizzanti conseguono un ingiusto vantaggio non dovendo realizzare l’obbligatorio verde di mitigazione.
- L’amministrazione subisce un danno erariale dovuto al misero introito da pagare per ottenere la monetizzazione (solo il costo delle piante da vivaio).
Per questi motivi
15. Lo scrivente Comitato VR SUD chiede a codesta amministrazione di:
- riportare l’uso della monetizzazione sostitutiva entro le sue corrette proporzioni di misura eventuale di perequazione urbanistica chiarendo le norme comunali che ne regolano il ricorso affinché si assicuri una reale ed effettiva realizzazione degli standard di verde dovuti per legge;
- rimediare ai danni della monetizzazione sostitutiva del verde e al grave deficit di verde che perdura a Verona in generale e a Verona Sud in particolare attraverso opere di forestazione e inverdimento da inserire nella nuova Variante, per esempio il lungamente atteso ampliamento del Parco di Santa Teresa, la pista ciclabile di Santa Lucia e aree attigue, il parco allo Scalo.
[1] Art.1 D.M. 1444 del 2 aprile 1968. Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 sancisce limiti inderogabili “da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti.”
[2] Art. 1 legge n. 10 del 1977 (Norme in materia di edificabilità dei suoli). Art. 16, Testo Unico dell’edilizia DPR 380 del 6 Giugno 2001.
[3] Ossia, debbono essere realizzati in prossimità dell’opera di urbanizzazione. Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2014, n. 7502) caso Furlan contro Comune di Oderzo.
[4] La perequazione urbanistica persegue “l’equa distribuzione tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.” (art. 35 comma 1 Legge regionale n.11 del 2004).